Sez. 5, Sentenza n. 12011 del 01/12/2016 Cc. (dep. 13/03/2017) Rv. 269470 - 01
TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE | Sospensione dei termini nel periodo feriale - Rinuncia - Legittimazione dell'imputato e del difensore di fiducia a proporla - Rinuncia tacita - Contenuto - Fattispecie.
TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE
Spetta all'imputato ed al suo difensore di fiducia il diritto di rinunciare alla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, detta rinuncia può essere anche tacita ma, in tal caso, deve essere desumibile da condotte significative della volontà dell'imputato. (Fattispecie in cui il difensore d'ufficio aveva dichiarato - in sede di convalida dell'arresto e di giudizio direttissimo - di rinunciare alla sospensione dei termini; mentre, nei quindici giorni successivi alla sospensione feriale, il difensore di fiducia dell'imputato, medio tempore nominato, aveva presentato l'atto di appello, elemento che la S.C. ha ritenuto, anche alla luce degli ulteriori atti processuali da essa consultabili, incompatibile con la volontà di avvalersi della sospensione, annullando senza rinvio l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, ritenuto tardivo dalla Corte territoriale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 449 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)