Sez. 2, Sentenza n. 17448 del 01/04/2015 Cc. (dep. 27/04/2015) Rv. 263528 - 01
TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE | Rinuncia alla sospensione dei termini da parte dell'imputato in custodia cautelare - Manifestazione implicita - Sufficienza - Fattispecie.
TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE
La deroga alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale è prevista nell'interesse dell'imputato che si trovi in stato di custodia cautelare ed è preordinata alla rapida definizione del giudizio, per cui spetta all'imputato e al suo difensore il diritto di rinunciare alla sospensione dei termini e consentire lo svolgimento del processo anche durante il periodo feriale. Ne consegue che la rinuncia può essere anche tacita quando possa essere desunta da condotte ed iniziative implicitamente significative della volontà di rinunciare alla sospensione dei detti termini.
Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 240 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)