diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 21809 del 07/02/2014 Cc. (dep. 28/05/2014) Rv. 259570 - 01

TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE | Termini processuali - Sospensione nel periodo feriale - Rinuncia alla sospensione - Forma espressa - Necessità - Esclusione - Desumibilità da comportamenti incompatibili con la volontà di avvalersi della sospensione - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259570-01

TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE

La rinuncia alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ai sensi dell'art. 240 bis disp. att. cod. proc. pen., non è necessariamente "espressa", ma può desumersi da qualsiasi comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi della sospensione stessa. (Fattispecie relativa ad appello avverso provvedimento di sospensione dei termini cautelari, ex art. 304, comma secondo, cod. proc. pen., trattato dalla sezione feriale del Tribunale, innanzi al quale il difensore di fiducia dell'imputato aveva svolto le proprie difese senza sollevare eccezioni in ordine alla mancata sospensione dei termini per il periodo feriale).

Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 240 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)