Sez. 1, Sentenza n. 2490 del 06/03/2000 (Rv. 534604 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Alla carica di consigliere comunale - Qualità di componente del consiglio d'amministrazione di società partecipata dal comune - Cessazione dalla carica - Eliminazione della causa di ineleggibilità - Disciplina ex art. 2, comma secondo della legge n. 154 del 1981 - Dimissioni - Momento di rilevanza.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)
Con riferimento all'ineleggibilità alla carica di consigliere comunale di un componente del consiglio d'amministrazione di una società partecipata dal comune a norma dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, trova integrale applicazione l'art. 2385 cod. civ., e pertanto l'amministratore di società partecipata dall'ente locale cessa dalla carica, ai fini in discorso, all'atto in cui gli organi indicati nel primo comma ricevano comunicazione scritta delle dimissioni "se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione o, in caso contrario, la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori" (nella specie, la S.C. ha ritenuto illegittima la nomina ad assessore ex art. 33 legge n. 142 del 1990 dell'amministratore di società partecipata, essendo il consiglio d'amministrazione composto di tre membri e già ridotto a due per dimissioni immediatamente accettate di altro membro).
Riferimenti normativi: Legge 08/06/1990 num. 142 art. 22, Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)