Sez. 3, Sentenza n. 40480 del 27/10/2010 Cc. (dep. 16/11/2010) Rv. 248741 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Immobile abusivamente lottizzato - Sequestro preventivo disposto ai sensi dell'art. 321, comma primo, cod. proc. pen. - Appartenenza a terzo di buona fede ed estraneo al reato - Rilevanza - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO
Non rileva, ai fini del sequestro preventivo di un immobile o terreno abusivamente lottizzato, disposto per impedire che la libera disponibilità dello stesso possa aggravarne o protrarne le conseguenze, il fatto che esso appartenga a un terzo estraneo alla commissione del reato e in buona fede. (In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, lo stato di buona fede del terzo estraneo al reato rileva ove il sequestro sia stato disposto esclusivamente ai sensi del comma secondo dell'art. 321 cod. proc. pen. in quanto funzionale alla confisca).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 1 lett. C CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)