diritto.io

Sez. 3 - , Sentenza n. 57595 del 25/10/2018 Cc. (dep. 20/12/2018) Rv. 274691 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - MISURE DISPOSTE PER ESIGENZE PROBATORIE | Sequestro preventivo non finalizzato alla confisca - Titolarità del bene a terzo estraneo al reato - Ostatività al sequestro - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274691-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - MISURE DISPOSTE PER ESIGENZE PROBATORIE

Il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose in proprietà di un terzo, estraneo all'illecito ed in buona fede, se la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti. (In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, lo stato di buona fede del terzo estraneo al reato rileva ove il sequestro sia stato disposto esclusivamente ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. in quanto funzionale alla confisca).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)