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Sez. 1, Sentenza n. 13461 del 03/06/2010 (Rv. 616377 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Immobili siti nella Provincia di Bolzano - Aree su cui insistono edifici o impianti - Leggi prov. Bolzano n. 10 del 1991 e n. 1 del 1997 - Portata.
Stato
decisa il 2010-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616377-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

In tema di determinazione dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità di immobili siti nella Provincia autonoma di Bolzano, la legge prov. Bolzano 3 gennaio 1997, n. 1, per un verso, ha adeguato l'art. 8 della legge prov. Bolzano 15 aprile 1991, n. 10 alla normativa statale di cui all'art. 5 bis del d.l. 11 luglio 1992, n. 333 convertito, con modifiche, nella legge n. 8 agosto 1992, n. 359, che aveva introdotto una rigida dicotomia tra le aree legalmente edificabili (art. 8, primo e secondo comma) e le aree non aventi destinazione edificatoria (art. 8, terzo e quarto comma), sulla base della classificazione urbanistica, e, per altro verso, ha definito le tipologie di aree inquadrabili nell'una o nell'altra categoria; con riguardo alle aree già edificate, nelle quali sono compresi i terreni su cui insistono "impianti o opere di urbanizzazione" (da valutare secondo il criterio del valore di mercato pieno, previsto dagli artt. 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e recepito dal d.P.R. 6 agosto 2001, n. 327), l'art. 8, quinto comma, della citata legge n. 10 del 1991 (la cui applicabilità ai procedimenti espropriativi in corso è prevista dall'art. 47, terzo comma, della legge prov. Bolzano 10 giugno 2008, n. 4) si riferisce soltanto alle aree sulle quali siano stati costruiti edifici ed installate attrezzature o opere di urbanizzazione tali da avere impresso al terreno una stabile trasformazione, così da rendere attuali le originarie e, quindi, necessariamente persistenti potenzialità edificatorie del terreno e non a qualunque fondo (anche non edificatorio) sul quale sussista un qualsiasi manufatto assimilabile a quelli indicati dalla norma.

Riferimenti normativi: Legge Prov. Trentino Alto Adige 15/04/1991 num. 10 art. 7 com. 2 n. 2, Legge Prov. Trentino Alto Adige 15/04/1991 num. 10 art. 8 CORTE COST., Legge Prov. Trentino Alto Adige 30/01/1997 num. 1 CORTE COST., Legge Prov. Trentino Alto Adige 10/06/2008 num. 4 art. 47 com. 3, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)