Sez. L, Sentenza n. 2955 del 11/05/1985 (Rv. 440691 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - DIFFIDA EX ART. 23 E RICHIESTA EX ART. 16 DELLA LEGGE N. 482 DEL 1968 - DIFFERENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - DIFFIDA EX ART. 23 E RICHIESTA EX ART. 16 DELLA LEGGE N. 482 DEL 1968 - DIFFERENZE.*
La "diffida" prevista dal secondo comma dell'art. 23 della legge 2 aprile 1968 n. 482 ("i privati datori di lavoro, i quali, essendo obbligati...Ad assumere invalidi o altri aventi diritto, non ne facciano richiesta agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione entro giorni trenta, sono puniti, previa diffida a regolarizzare, con una ammenda da lire 1.500 a lire 3.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto lavorativo dalla presente legge riservato e non coperto") inerisce (quale condizione di procedibilità dell'Azione penale) al procedimento penale instaurato (o da instaurare) per la contravvenzione predetta e, pertanto, a differenza della "richiesta" ex art. 16, quarto comma, della stessa legge, non attiene al procedimento amministrativo di avviamento degli invalidi e degli altri aventi diritto e non costituisce necessario requisito di legittimità dell'atto di avviamento. (V 5765/82, mass n 423502; (V 5557/82, mass n 423294; (V 5382/82, mass n 423153; (V 154/82, mass n 417836).*
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 16 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)