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Sez. L, Sentenza n. 5382 del 18/10/1982 (Rv. 423153 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - AVVIAMENTO AL LAVORO - D'UFFICIO - ESCLUSIONE - PREVIA RICHIESTA DEL DATORE DI LAVORO - NECESSITÀ - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1982-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423153-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - AVVIAMENTO AL LAVORO - D'UFFICIO - ESCLUSIONE - PREVIA RICHIESTA DEL DATORE DI LAVORO - NECESSITÀ - EFFETTI.*

Nel sistema della legge 2 aprile 1968 n. 482 (disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), l'avviamento al lavoro (da parte dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione) degli appartenenti alle categorie protette non può essere effettuato d'ufficio, ma deve avvenire, in conformità al disposto del quarto comma dell'art. 16 della legge, a seguito della richiesta del datore di lavoro, la quale, ancorché la sua omissione sia penalmente sanzionata, rappresenta il necessario requisito di legittimità del provvedimento di assegnazione, che, a sua volta, integra il titolo costitutivo dell'Obbligo del datore di lavoro - e del correlativo diritto del lavoratore avviato - alla stipulazione del contratto di lavoro. (Conf 3257/82, mass n 421217; (Conf 1376/81, mass n 412002, prima parte).*

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 16 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 17, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)