Sez. 3, Sentenza n. 45451 del 18/07/2014 Ud. (dep. 04/11/2014) Rv. 260747 - 01
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali - Notifica a mezzo posta dell'avvenuto accertamento della violazione presso la sede sociale - Validità della notifica anche in caso di compiuta giacenza - Sussistenza - Individuazione del momento di perfezionamento della notifica.
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI
In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai fini della causa di non punibilità del pagamento tempestivo di quanto dovuto, la notifica dell'avviso di accertamento presso la sede sociale può avvenire anche a mezzo del servizio postale e si perfeziona per il notificante nel momento in cui il piego è depositato presso l'ufficio postale e per il destinatario nel momento in cui il medesimo piego sia dallo stesso ritirato ovvero con il decorso della compiuta giacenza qualora la raccomandata non gli venga consegnata per sua assenza e di altra persona abilitata a riceverla.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 com. 1 n. 2 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/03/1994 num. 211 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)