Sez. 3, Sentenza n. 52026 del 21/10/2014 Ud. (dep. 15/12/2014) Rv. 261287 - 01
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali - Notifica a mezzo posta dell'avvenuto accertamento della violazione presso la sede sociale - Compiuta giacenza - Validità della notifica - Sussistenza.
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI
In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, non essendo necessarie particolari formalità per la notifica dell'accertamento, la conoscenza della contestazione da parte del contravventore può legittimamente presumersi anche in caso di notificazione dell'atto effettuata in forma legale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, perfezionatasi per "compiuta giacenza". (conf. a n. 970 del 2015, non massimata).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 com. 1 n. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/03/1994 num. 211 art. 1, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)