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Sez. 3, Sentenza n. 43308 del 15/07/2014 Ud. (dep. 16/10/2014) Rv. 260746 - 01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali - Notifica a mezzo posta dell'avvenuto accertamento della violazione presso la sede sociale - Validità della notifica in caso di compiuta giacenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-07-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260746-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI

In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai fini della causa di non punibilità del pagamento tempestivo di quanto dovuto, la notifica dell'avviso di accertamento presso la sede sociale, effettuata a mezzo del servizio postale non può ritenersi valida allorquando la stessa sia stata restituita al mittente per compiuta giacenza.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 com. 1 n. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/03/1994 num. 211 art. 1, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)