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Sez. L, Sentenza n. 4666 del 16/04/1992 (Rv. 476840 - 01)

Prescrizione civile - Interruzione - Atti interruttivi - In genere | Pagamento parziale del debito - Idoneità.
Stato
decisa il 1992-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476840-01

Prescrizione civile - Interruzione - Atti interruttivi - In genere

Il pagamento parziale del debito ben può costituire atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., configurandosi il riconoscimento considerato da tale norma non come atto negoziale ma come atto giuridico in senso stretto e dovendo attribuirsi effetto interruttivo della prescrizione a qualsiasi atto implicante l' esistenza del debito ed incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del soggetto attivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)