Sez. 3, Sentenza n. 1945 del 10/02/2003 (Rv. 560347 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO | Riconoscimento tacito o comportamento incompatibile con la volontà di disconoscere il credito - Rilevanza - Versamento di somme a titolo di acconto di un eventuale maggior debito - Efficacia interruttiva - Esclusione.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO
Il riconoscimento del diritto di credito da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, puo consistere in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento di riconoscerlo, ovvero concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore e, conseguentemente, deve escludersi che il pagamento di una somma a titolo di acconto di un eventuale maggior debito abbia efficacia interruttiva della prescrizione, in quanto esso non comporta il riconoscimento, neppure implicito, dell'entita del debito residuo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)