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Sez. L, Sentenza n. 926 del 03/02/1996 (Rv. 495709 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Pagamento parziale del debito - Idoneità.
Stato
decisa il 1996-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495709-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE

Il pagamento parziale del debito può costituire atto interruttivo della prescrizione, dovendo attribuirsi effetto interruttivo della prescrizione a qualsiasi atto che presupponga l'esistenza del debito e che sia incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)