Sez. L, Sentenza n. 926 del 03/02/1996 (Rv. 495709 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Pagamento parziale del debito - Idoneità.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE
Il pagamento parziale del debito può costituire atto interruttivo della prescrizione, dovendo attribuirsi effetto interruttivo della prescrizione a qualsiasi atto che presupponga l'esistenza del debito e che sia incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)