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Sez. 2, Sentenza n. 42396 del 30/06/2016 Ud. (dep. 06/10/2016) Rv. 268607 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Riqualificazione del fatto in reato meno grave ma ostativo alla sopsensione dell'ordine di esecuzione - Violazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-06-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268607-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Non viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza del giudice d'appello che, riqualificando il fatto in ipotesi meno grave, impedisca all'imputato di beneficiare della sospensione dell'ordine di esecuzione ex art.656, comma quinto, cod. proc. pen., ostandovi il nuovo titolo di reato, ai sensi del comma nono del citato articolo.(Fattispecie relativa a derubricazione, richiesta dall'imputato nei motivi di appello, dal reato di cui all'art. 648 cod. pen. a quello di cui all'art. 624 bis cod. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 9 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 624 bis PENDENTE, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)