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Sez. 5, Sentenza n. 10445 del 14/12/2011 Ud. (dep. 16/03/2012) Rv. 252007 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Diversa qualificazione giuridica del fatto - Incidenza sul trattamento penitenziario - Violazione del divieto - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-12-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252007-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Non sussiste la violazione del divieto di "reformatio in peius" qualora, nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato, il giudice di appello, senza aggravare la pena inflitta nel primo grado di giudizio, attribuisca al fatto una diversa e più grave qualificazione giuridica cui consegue un deteriore trattamento penitenziario.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)