Sez. 1, Sentenza n. 40034 del 25/10/2005 Cc. (dep. 03/11/2005) Rv. 232955 - 01
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Sospensione dell'esecuzione di pene detentive brevi - Divieto di sospensione in caso di condanna per il delitto di violenza sessuale - Esclusione - Ragioni.
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE
Il divieto di sospensione dell'esecuzione della pena non opera nei confronti del condannato per il delitto di violenza sessuale, punito dall'art. 519 cod. pen., sostituito dall'art. 609 bis cod. pen., in quanto dall'interpretazione letterale e logica del combinato disposto degli artt. 656, comma nono, cod. proc. pen. e 4 bis L. 354 del 1975 si evince che quest'ultima disposizione prevede tra i vari delitti considerati ostativi, se accompagnati da elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, il reato di associazione per delinquere finalizzato alla realizzazione di delitti di violenza sessuale e non anche solo questi ultimi, quando non costituiscano reati-fine già inseriti in un contesto associativo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 519 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)