Sez. 1, Sentenza n. 192 del 14/01/1988 (Rv. 456806 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - SENTENZA DICHIARATIVA DI NULLITÀ DI MATRIMONIO CONCORDATARIO - ESCLUSIONE DEL BONUM MATRIMONII - CONTRATTO CON L'ORDINE PUBBLICO.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - SENTENZA DICHIARATIVA DI NULLITÀ DI MATRIMONIO CONCORDATARIO - ESCLUSIONE DEL BONUM MATRIMONII - CONTRATTO CON L'ORDINE PUBBLICO.*
L'art. 123 secondo comma cod. civ., il quale esclude la deducibilità della simulazione del matrimonio quando i coniugi, dopo la celebrazione, abbiano convissuto in comunione materiale e spirituale, risponde ad un valore essenziale e fondamentale dello ordinamento interno, rivolto a tutelare la stabilità conseguita con il matrimonio-rapporto, indipendentemente dal vizio del matrimonio- atto. Pertanto, con riguardo a sentenza del tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione di un "bonum matrimonii", il giudice della delibazione, cui risulti detta convivenza, deve negare l'esecutività in Italia, sotto il profilo del contrasto con l'ordine pubblico (nella specie, nella disciplina anteriore alle modificazioni del concordato con la Santa Sede introdotte dagli accordi di Roma del 18 febbraio 1984, resi esecutivi con legge 25 marzo 1985 n. 121). (Conf 5358/87, mass n 453942; (Conf 5354/87, mass n 453939; (contra 4916/86, mass n 447610; (contra 4897/86, mass n 447593; (contra 3064/86, mass n 446072).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 123, Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 810 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST., Tratt. Internaz. 18/02/1984, Legge 25/03/1985 num. 121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)