Sez. 1, Sentenza n. 18642 del 22/09/2005 (Rv. 583494 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - ALTERAZIONI | Banca girataria per l'incasso - Obblighi di verifica - Sussistenza - Doveri di verifica della banca trattaria - Attinenti alla materiale genuinità del titolo - Permanenza.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - ALTERAZIONI
In tema di responsabilità della banca nel caso in cui sia portato all'incasso un assegno alterato, il principio secondo cui la banca girataria per l'incasso, oltre ad essere mandataria del prenditore girante, è altresì sostituta della banca trattaria nel pagamento cui quest'ultima è obbligata nei confronti del cliente, comporta che su di essa incombe l'onere di verificare quelle condizioni di legittimità dell'operazione che, al momento della presentazione del titolo, sono effettivamente controllabili, quale l'identità del presentatore, ma non anche che ogni verifica necessaria per il pagamento sia a suo carico, non potendosi ritenere che la banca trattaria resti, per parte sua, esonerata dal compito di controllare la materiale genuinità dell'assegno che le è richiesto di pagare e che, proprio per questo motivo, deve essere trasmesso dalla banca girataria a quella trattaria prima che questa provveda al pagamento.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)