Sez. 3, Sentenza n. 4237 del 14/05/1997 (Rv. 504305 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" | Ambito di applicazione - Verificazione del vantaggio quale effetto indiretto e riflesso dell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria da parte del debitore - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO"
Il principio della "compensatio lucri cum damno" trova applicazione quando il danno ed il vantaggio siano conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto, il quale abbia in sè l'idoneità a produrre ambedue gli effetti e non quando il vantaggio sia un effetto indiretto e riflesso dell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria da parte del debitore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)