Sez. 2, Sentenza n. 10218 del 29/11/1994 (Rv. 488919 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" | Configurabilità - Requisiti - Fattispecie -.
RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO"
Il principio della "compensatio lucri cum damno", che ha fondamento nella norma contenuta nell'art. 1223 cod. civ., trova applicazione quando sia il danno che il vantaggio siano conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto, il quale abbia in sè l'idoneità a produrre ambedue gli effetti. (In un'azione di responsabilità proposta dai condomini di un edificio, nei confronti del costruttore, per "gravi difetti" riscontrati nello stabile stesso, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha escluso che potessero compensarsi i danni subiti dai condomini stessi - infiltrazioni d'acqua, muffe e condense - con il vantaggio, indiretto e riflesso, costituito dall'isolamento esterno del fabbricato, quale unico rimedio necessario per eliminare, a spese del costruttore, i menzionati danni).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)