diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 37 del 11/01/1999 Cc. (dep. 12/02/1999) Rv. 213322 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Sussistenza di convenzione con lo Stato richiedente - Gravi indizi di colpevolezza - Valutazione da parte del giudice - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213322-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI

Ai fini della pronuncia di sentenza favorevole all'estradizione, la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'estradando è richiesta soltanto se non esista una convenzione internazionale di estradizione tra lo Stato italiano e lo Stato richiedente; nel caso, invece, in cui tale convenzione vi sia, poiché si è già preventivamente operata una scelta in ordine all'effettivo riconoscimento dei diritti dell'estradando al giusto processo, alla Parte richiesta deve farsi solo carico di assicurarsi dell'identità dell'estradando e di verificare i titoli su cui si fonda la richiesta di estradizione. (Nella specie si trattava di richiesta di estradizione per l'estero proveniente dalla Romania).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 697, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 697, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 705

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)