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Sez. 6, Sentenza n. 44852 del 03/10/2007 Cc. (dep. 30/11/2007) Rv. 238089 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Estradizione processuale - Regime convenzionale che non prevede la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza - Controllo da parte del giudice italiano - Indicazione.
Stato
decisa il 2007-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238089-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI

In tema di estradizione processuale, in presenza di una convenzione che non preveda la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria italiana, a norma dell'art. 705, comma primo, cod. proc. pen., non deve limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata alla domanda estradizionale, ma deve accertare che in essa risultino evocate le ragioni per le quali è stato ritenuto probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l'estradando abbia commesso il reato oggetto dell'estradizione. (Fattispecie in tema di estradizione richiesta dal governo argentino).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 1, Tratt. Internaz. 09/12/1987

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)