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Sez. 1, Sentenza n. 11965 del 13/02/2003 Cc. (dep. 13/03/2003) Rv. 224668 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Condizioni di salute ostative alla custodia in carcere - Presunzione in "bonam partem" fissata dall'art. 275, comma 4 bis, cod. proc pen. - Superamento della stessa in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza - Condizioni - Limiti - Obbligo di motivazione.
Stato
decisa il 2003-02-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224668-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)

In tema di incompatibilità dello stato di salute dell'indagato con la detenzione in carcere, l'art. 275, comma 4 bis cod. proc. pen. pone una presunzione "in bonam partem" che, ai sensi del successivo comma 4 ter, può essere superata non in base all'art. 275, comma 3, cod.proc.pen. né con il generico riferimento alla negativa personalità dell'indagato, ma soltanto in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, risultanti da concreti, specifici e attuali elementi, altamente indicativi dell'esistenza di un'eccezionale, oggettivo pericolo che deriverebbe alla comunità sociale dallo stato di libertà del soggetto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 n. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 4 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)