Sez. 5, Sentenza n. 23133 del 09/07/2020 Cc. (dep. 29/07/2020) Rv. 279906 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI | Sospensione condizionale della pena - Violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. - Causa ostativa nota al giudice d’appello non investito dell’impugnazione del pubblico ministero - Revoca in fase esecutiva - Illegittimità - Ragioni
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI
È illegittima la revoca "in executivis" della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., in presenza di una causa ostativa nota al giudice d'appello, anche se non sia stato investito dell'impugnazione o da formale sollecitazione del pubblico ministero in ordine all'illegittimità del beneficio, non essendo precluso al giudice dell'impugnazione il potere di revoca, esercitabile anche d'ufficio.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 674 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)