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Sez. 1, Sentenza n. 30709 del 10/05/2019 Cc. (dep. 12/07/2019) Rv. 276504 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI | Sospensione condizionale della pena – Violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. – Causa ostativa ignota al primo giudice e nota al giudice d’appello non investito dell’impugnazione del pubblico ministero – Revoca in fase esecutiva – Legittimità – Ragioni.
Stato
decisa il 2019-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276504-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI

È legittima la revoca "in executivis" della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d'appello, che non sia stato investito dell'impugnazione del pubblico ministero né, comunque, di formale sollecitazione di questi in ordine all'illegittimità del beneficio, atteso che il potere di revoca che, in tal caso, il giudice d'appello può esercitare anche d'ufficio ha natura meramente facoltativa e surrogatoria rispetto a quello del giudice dell'esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)