Sez. 1, Sentenza n. 39190 del 09/07/2021 Cc. (dep. 29/10/2021) Rv. 282076 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI | Sospensione condizionale della pena - Violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. - Causa ostativa ignota al primo giudice e nota al giudice d’appello non investito dell’impugnazione del pubblico ministero - Revoca in fase esecutiva - Legittimità - Ragioni.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI
È legittima la revoca "in executivis" della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d'appello, che non sia stato investito dell'impugnazione del pubblico ministero né, comunque, di formale sollecitazione di questi in ordine all'illegittimità del beneficio, atteso che il potere di revoca che, in tal caso, il giudice d'appello può esercitare anche d'ufficio, ha natura meramente facoltativa e surrogatoria rispetto a quello del giudice dell'esecuzione. (In motivazione la Corte ha osservato che, in tal caso, ove il giudice di appello non si sia pronunciato, a seguito di impugnazione o richiesta del pubblico ministero ovvero d'ufficio, sulla questione relativa alla sussistenza della causa ostativa al riconoscimento del beneficio, non si forma giudicato preclusivo del potere di revoca in fase esecutiva).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)