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Sez. 1, Sentenza n. 16710 del 07/11/2003 (Rv. 567949 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Area in zona edificabile - Edificabilità legale - Imprescindibilità - Edificabilità di fatto - Funzione solo integrativa - Aree di sedime - Esaurimento della potenzialità volumetrica - Indennizzo a valore agricolo - Necessità.
Stato
decisa il 2003-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567949-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

La destinazione urbanistica ad usi edilizi della zona cui appartiene il fondo da indennizzare in caso di espropriazione (c.d. "edificabilità legale"), quale presupposto necessario a conferire in astratto la natura edificatoria, deve essere completata dalle condizioni che in concreto inducono a determinare il valore venale, in primo luogo dalla volumetria edilizia esprimibile, in base agli indici di fabbricabilità della zona urbanistica, al netto degli spazi assegnabili a standards, e tenendo conto delle eventuali cessioni di potenzialità volumetrica operate a favore di aree limitrofe, che ne abbiano assorbito l'edificabilità in concreto di modo che nella formula impiegata dall'art. 5 bis della legge 359 del 1992 (possibilità legali ed effettive di edificazione), l'edificabilità di fatto va considerata come il complesso delle condizioni che, in presenza della destinazione urbanistica ad usi edilizi, inducono alla determinazione del valore in concreto dell'area, e con specifico riguardo alle aree latistanti gli edifici, che, pur costituendo pertinenze degli stessi, mantengono la propria individualità fisica e giuridica, l'indennizzo in caso di esproprio è liquidato secondo il valore agricolo, una volta accertato che esse abbiano esaurito la volumetria esprimibile.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST., Legge 21/06/2001 num. 327 art. 37 CORTE COST., Cod. Civ. art. 817

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)