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Sez. 1, Sentenza n. 4704 del 12/05/1999 (Rv. 526240 - 01)

COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI) | Illeciti amministrativi valutari - Principio della retroattività della legge successiva più favorevole - Ricezione ex art. 23 d.P.R. n. 148/1988 - Esclusione - Applicazione analogica dell'art. 3 D.Lgs. n. 472/1997 relativo alle sanzioni in materia tributaria - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1999-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526240-01

COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI)

Il principio della inapplicabilità alla materia degli illeciti amministrativi della legge successiva più favorevole trova applicazione anche in tema di illeciti amministrativi valutari, poiché si deve interpretare la disposizione in tema di irretroattività specificamente dettata per la materia valutaria dall'art. 23, secondo comma, del d.P.R. n. 148 del 1988 nel senso che essa comprenda anche le modificazioni favorevoli all'autore dell'illecito, stante la presenza della parola "anche" prima della menzione delle modifiche sfavorevoli, e non può ritenersi estensibile alla materia valutaria la disposizione dell'art. 3 del D.Lgs. n. 472 del 1997, che, riguardo alle violazioni di norme tributarie, stabilisce la non assoggettabilità a sanzione del fatto che secondo una legge posteriore non costituisca violazione punibile, trattandosi di una normativa dettata per un settore specifico, la quale non incide sui principi dettati in materia da normative generali e particolari per gli altri illeciti amministrativi (anche perché fa salve le diverse disposizioni di legge) e che comunque non può essere applicata analogicamente nel campo delle sanzioni amministrative in generale, e valutarie in particolare, per il divieto di ricorso all'analogia stabilito dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., DPR 31/03/1988 num. 148 art. 23, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)