Sez. 5, Sentenza n. 18328 del 24/02/2017 Cc. (dep. 11/04/2017) Rv. 269619 - 01
SENTENZA - REDAZIONE | Termine - Sospensione nel periodo feriale - Applicabilità - Esclusione - Termine per l'impugnazione - Decorrenza - Indicazione.
SENTENZA - REDAZIONE
Il termine per la redazione della motivazione della sentenza non è soggetto alla disciplina della sospensione feriale dei termini, diversamente da quello assegnato per l'impugnazione della sentenza depositata nel corso di tale periodo, che inizia a decorrere una volta che questo si sia concluso. (In motivazione la Corte ha precisato che il regime giuridico non è mutato per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 16, commi 1 e 2, del D.L. 12 settembre 2014 n. 132, conv. con legge 10 novembre 2014 n. 162, che ha ridotto il periodo di sospensione a quello di congedo ordinario dei magistrati).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 10/11/2014 num. 162 art. 1, Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)