Sez. 3, Sentenza n. 6298 del 02/12/1980 (Rv. 410040 - 01)
RISARCIMENTO DEI DANNI - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVABILITA D'UFFICIO ANCHE IN APPELLO.*
RISARCIMENTO DEI DANNI - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVABILITA D'UFFICIO ANCHE IN APPELLO.*
Nell'ipotesi di debito di valore, quale e quello avente ad oggetto il risarcimento del danno (nella specie, per responsabilita dello appaltatore ex art 1669 cod civ), il giudice, per reintegrare il patrimonio del danneggiato nello stato in cui si sarebbe trovato se si fosse verificato l'evento dannoso, deve tenere conto, anche d'ufficio e quindi, nel giudizio di secondo grado, senza bisogno di apposito gravame, della sopravvenuta svalutazione monetaria. (V 424/76, mass n 379075).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)