Sez. 2, Sentenza n. 3912 del 06/12/1969 (Rv. 344322 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AZIONE GIUDIZIARIA - TERMINE - DECORRENZA - SOSPENSIONE DURANTE LA FASE AMMINISTRATIVA - LIMITI.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AZIONE GIUDIZIARIA - TERMINE - DECORRENZA - SOSPENSIONE DURANTE LA FASE AMMINISTRATIVA - LIMITI.*
L'Azione diretta a conseguire la prestazione dell'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro deve essere esercitata non oltre il termine di tre anni dal giorno dell'infortunio. Tale termine, che e di prescrizione, rimane sospeso durante la fase amministrativa, non oltre, pero, il novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento da parte dell' i n a i l del certificato medico constatante l'esito definitivo delle lesioni. (V 2905-68 123-66 547-62).*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1935 num. 1765 art. 67 CORTE COST., Legge 19/01/1963 num. 15 art. 16 CORTE COST., Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)