Sez. L, Sentenza n. 4357 del 21/07/1979 (Rv. 400867 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA E RENDITA - IN GENERE - AZIONE PER IL RELATIVO CONSEGUIMENTO - PRESCRIZIONE - TERMINE - DECORRENZA - SOSPENSIONE - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA E RENDITA - IN GENERE - AZIONE PER IL RELATIVO CONSEGUIMENTO - PRESCRIZIONE - TERMINE - DECORRENZA - SOSPENSIONE - CONDIZIONI.*
A norma dell'art 112, comma primo, tu approvato con DPR 30 giugno 1965 n 1124, come modificato dalla declaratoria di parziale illegittimita costituzionale conseguente alla sentenza n 116 del 1969 della Corte costituzionale, l'Azione diretta a conseguire le prestazioni dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria si prescrive nel termine di tre anni dal consolidamento dei postumi indennizzabili. Tale prescrizione rimane sospesa durante la liquidazione in via amministrativa dell'indennita, che, peraltro, deve essere esaurita nel termine di centocinquanta giorni per il procedimento previsto dallo art 104. La stessa prescrizione rimane, poi, sospesa, nel caso si sia stato ritenuto trattarsi di infortuni e malattia professionali nell'agricoltura, quando gli aventi diritto abbiano iniziato o proseguito le pratiche amministrative. Al di fuori dei casi previsti nessun altro atto diverso dalla proposizione dell'Azione giudiziaria puo avere efficacia sospensiva o interruttiva della prescrizione. (V 3912/69, mass n 344322).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 104 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 111 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)