Sez. U, Sentenza n. 5331 del 01/10/1980 (Rv. 409200 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - TIROCINIO PRATICO DEI MEDICI PRESSO GLI ENTI OSPEDALIERI - NATURA - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - ASSEGNO - NATURA - CONSEGUENZE- DETERMINAZIONE - CONTROVERSIA RELATIVA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - TIROCINIO PRATICO DEI MEDICI PRESSO GLI ENTI OSPEDALIERI - NATURA - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - ASSEGNO - NATURA - CONSEGUENZE- DETERMINAZIONE - CONTROVERSIA RELATIVA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Il tirocinio pratico presso gli enti ospedalieri, di cui agli artt 74 e segg del DPR 27 marzo 1969 n 130, come introdotti con legge 18 aprile 1975 n 148, non integra un rapporto di lavoro, ne subordinato, ne autonomo, in quanto non implica l'effettuazione di prestazioni in favore dei predetti enti, ma e diretto esclusivamente all'addestramento dei sanitari ai servizi ospedalieri, in vista della loro assunzione mediante concorsi, ed altresi comporta la corresponsione di un assegno privo del carattere di corrispettivo, e rivolto soltanto a sopperire alle esigenze materiali del medico tirocinante. Ne consegue che la controversia inerente alla quantificazione del predetto assegno esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia d'impiego pubblico, e, poiche investe l'ammontare di crediti secondo criteri di calcolo predeterminati dalla legge, cioe diritti soggettivi, e devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. (Conf 4488/80, mass n 408363).*
Riferimenti normativi: DPR 27/03/1969 num. 130 art. 74 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 148 art. 9, Legge 18/04/1975 num. 148 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)