Sez. L, Sentenza n. 6294 del 25/10/1983 (Rv. 431030 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - AZIONE DIRETTA A CONSEGUIRE LE PRESTAZIONI DELL'INAIL EX ART. 112 DEL TESTO UNICO N. 1124 DEL 1965 - PRESCRIZIONE - TERMINE - DECORRENZA - SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE - DURATA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - AZIONE DIRETTA A CONSEGUIRE LE PRESTAZIONI DELL'INAIL EX ART. 112 DEL TESTO UNICO N. 1124 DEL 1965 - PRESCRIZIONE - TERMINE - DECORRENZA - SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE - DURATA.*
L'Azione diretta a conseguire le prestazioni dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro si prescrive, a norma dell'art. 112 del testo unico 30 giugno 1965 n. 1124 (quale risulta in seguito alla sentenza n. 116 del 1969 della Corte costituzionale), nel termine di tre anni dal consolidamento dei postumi indennizzabili. Tale prescrizione rimane sospesa durante la liquidazione in via amministrativa dell'indennità, da esaurirsi, per il procedimento previsto dall'art. 104, nel termine di centocinquanta giorni (art. 111, commi secondo e terzo, dello stesso testo unico), decorso inutilmente il quale, l'interessato può proporre l'Azione giudiziaria, senza che l'ulteriore protrazione della fase amministrativa abbia efficacia sospensiva della prescrizione. (V 1854/83, mass n 426696; (V 1154/82, mass n 419036; (V 5732/81, mass n 416427; (V 3081/81, mass n 413648).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 104 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 111 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)