Sez. 2, Sentenza n. 31829 del 10/09/2025 Cc. (dep. 23/09/2025) Rv. 288575-01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO | Giudizi dibattimentali introdotti da udienza preliminare - Modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022 - Fase in cui dev'essere effettuata la verifica dell’effettiva conoscenza del processo e della volontaria assenza dell’imputato - Indicazione - Ragioni - Eccezioni.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO
Nel giudizio in assenza, la verifica relativa all'effettiva conoscenza del processo e alla volontaria assenza dell'imputato, per effetto delle modifiche apportate dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, dev'essere effettuata in udienza preliminare, ove prevista, in quanto è venuta meno la dicotomia tra questa e il dibattimento in favore di un giudizio unitario in cui tale ultima fase costituisce prosecuzione di quella precedente, senza necessità di ripeterla, se non nei casi di impedimento o di allontanamento dell'imputato. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che le indicate verifiche dovranno essere, invece, effettuate nei giudizi introdotti senza lo svolgimento dell'udienza preliminare).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 com. 1 lett. F CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1 PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)