Sez. 1, Sentenza n. 1113 del 07/03/1978 (Rv. 390480 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE RITIRATO - CESSAZIONE DELLA IMPRESA - NOZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE RITIRATO - CESSAZIONE DELLA IMPRESA - NOZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La cessazione dell'Esercizio dell'impresa individuale, quale dies a quo per il decorso del termine annuale entro il quale puo essere dichiarato il fallimento (art 10 del RD 16 marzo 1942 n 267), si verifica nel momento in cui sia concretamente venuta meno, in via completa ed assoluta, ogni attivita economica professionalmente organizzata al fine della produzione o scambio di beni o servizi, e riconducibile ad una di quelle contemplate dall'art 2195 cod civ. la relativa indagine, involgendo l'apprezzamento di elementi di fatto, si sottrae al Sindacato di legittimita, ove sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi logici od errori di diritto. (V 7/76, mass n 378617).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)