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Sez. 1, Sentenza n. 2676 del 19/04/1983 (Rv. 427567 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE RITIRATO - FASE DI LIQUIDAZIONE - CESSAZIONE DELL'IMPRESA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427567-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE RITIRATO - FASE DI LIQUIDAZIONE - CESSAZIONE DELL'IMPRESA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Agli effetti del decorso del termine annuale dalla cessazione dell'impresa, entro il quale può essere dichiarato il fallimento dell'imprenditore (art. 10 della legge fallimentare), anche nella fase di liquidazione l'Esercizio dell'impresa non può ritenersi cessato se l'imprenditore, sia pure in vista della disgregazione dell'azienda, compia operazioni intrinsecamente identiche a quelle proprie della attività imprenditoriale. (nella specie, il S.C., enunciando il surriportato principio, ha confermato la decisione di merito secondo cui anche la Costituzione di una società di capitali, avente la stessa denominazione dell'impresa individuale e finalizzata al suo assorbimento, non integrava cessazione di impresa ai fini dell'art. 10 citato, in quanto l'imprenditore, nonostante ciò, aveva continuato in proprio l'attività commerciale). (V 1328/80, mass n 404851; (V 1113/78, mass n 390480; (V 7/76, mass n 378617).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)