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Sez. L, Sentenza n. 342 del 20/01/1989 (Rv. 461479 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI - CON SPOSTAMENTO DI QUESTI OLTRE IL SESTO GIORNO LAVORATIVO ED ATTIVITÀ LAVORATIVA DEL SETTIMO GIORNO - COMPENSO PER QUEST'ULTIMA - NATURA DI INDENNIZZO E NON DI RISARCIMENTO - DIRITTO CORRELATIVO - CARATTERE OSTATIVO DEL PARTICOLARE TRATTAMENTO RETRIBUTIVO PREVISTO DALLA DISCIPLINA COLLETTIVA PER LA PRESTAZIONE LAVORATIVA DOMENICALE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1989-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461479-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI - CON SPOSTAMENTO DI QUESTI OLTRE IL SESTO GIORNO LAVORATIVO ED ATTIVITÀ LAVORATIVA DEL SETTIMO GIORNO - COMPENSO PER QUEST'ULTIMA - NATURA DI INDENNIZZO E NON DI RISARCIMENTO - DIRITTO CORRELATIVO - CARATTERE OSTATIVO DEL PARTICOLARE TRATTAMENTO RETRIBUTIVO PREVISTO DALLA DISCIPLINA COLLETTIVA PER LA PRESTAZIONE LAVORATIVA DOMENICALE - ESCLUSIONE - LIMITI.*

La legittimità, a norma dell'art. 5 della legge 22 febbraio 1934 n. 370, dello spostamento del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica, anche con una cadenza variabile per cui detto riposo intervenga oltre il sesto giorno lavorativo, non esclude che al lavoratore sia dovuto, in relazione all'attività lavorativa del settimo giorno consecutivo e nonostante il godimento di un riposo compensativo oltre tale giorno, un compenso - che è determinabile anche equitativamente - a titolo non di risarcimento ma di indennizzo per la privazione, pur legittima, della pausa destinata al recupero delle energie psicofisiche. Il diritto a tale prestazione indennitaria - che è satisfattiva di un pregiudizio diverso da quello della particolare penosità del lavoro prestato di domenica con fruizione del riposo compensativo in un giorno diverso ma nell'arco della settimana - non è escluso dalla circostanza che la disciplina collettiva preveda un particolare trattamento retributivo per la prestazione lavorativa domenicale, salvo che tale trattamento risulti destinato a compensare, oltre la penosità del lavoro festivo, anche l'usura dell'attività lavorativa prestata nel (od anche oltre il) settimo giorno consecutivo. (V 4352/87, mass n 453096; (V 5616/85, mass n 442807).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 3 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)