Sez. L, Sentenza n. 4352 del 11/05/1987 (Rv. 453096 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - CONCESSIONE IN GIORNO DIVERSO DALLA DOMENICA ANCHE "MEDIANTE TURNI AL PERSONALE" - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - LAVORO DOMENICALE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI - PREVISIONE DI UN RIPOSO COMPENSATIVO - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - CONCESSIONE IN GIORNO DIVERSO DALLA DOMENICA ANCHE "MEDIANTE TURNI AL PERSONALE" - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - LAVORO DOMENICALE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI - PREVISIONE DI UN RIPOSO COMPENSATIVO - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
La norma dell'art. 5 legge 22 febbraio 1934 n. 370 (applicabile anche ai dipendenti delle aziende giornalistiche e similari, a seguito della sentenza della Corte cost. N. 105 del 1972) - stabilendo che, nelle aziende per le quali il funzionamento domenicale corrisponde ad esigenze tecniche od a ragioni di pubblica utilità, il riposo settimanale può essere concesso in giorno diverso dalla domenica, anche "mediante turni al personale" (id est secondo un sistema di rotazione, per cui, nella sequenza delle settimane, ciascun lavoratore possa a volte riposare la domenica ed altre volte in giorno diverso) - consente di derogare al precedente art. 3 della stessa legge non solo per quanto attiene al principio generale di coincidenza del riposo settimanale con la domenica, ma anche in ordine alla prescritta sua normale cadenza dopo sei giorni di lavoro consecutivi. Per altro - ove in concreto ricorrono (secondo l'accertamento del giudice del merito) le condizioni giustificative di tali deroghe - al lavoratore legittimamente chiamato a prestare, a turno, la propria attività di domenica, con slittamento del riposo settimanale in altra successiva giornata, compete, oltre al maggior compenso per la rinuncia alla festività canonica, anche una ulteriore maggiorazione, a titolo di straordinario, per il lavoro prestato nel settimo giorno, oltre il normale orario settimanale (salvo la previsione contrattuale di un trattamento economico comprensivo di entrambi i detti titoli). Tale principio non trova deroga per la previsione di un riposo compensativo, atteso che, ai fini del carattere straordinario o meno del lavoro, il superamento dell'orario normale settimanale va verificato in relazione a ciascuna settimana e non, mediante, con riferimento al complessivo orario mensile od a quello comune di un diverso arco temporale. (V 136/86, mass n 443387, sulla prima parte; (V 5616/85, mass n 442807; (V 701/85, mass n 438906; (V 302/85, mass n 438531; (V 5667/84, mass n 437341; (V 3491/83, mass n 428381; (V 5923/82, mass n 423682; (V 6324/79, mass n 403050; (V 5148/78, mass n 394898; (Conf 5616/85, mass n 442807, sull'ultima parte).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Legge 22/02/1934 num. 370 art. 3 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)