Sez. L, Sentenza n. 8014 del 22/07/1995 (Rv. 493390 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE | Principio del riposo dopo sei giorni continuativi di lavoro - Derogabilità - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE
La deroga al principio del riposo settimanale dopo sei giorni continuativi di lavoro - che può essere prevista non solo da norme di legge, ma anche da contratti, sia collettivi che individuali, o da regolamenti - è legittima a condizione che: a) sia imposta dalla necessità di tutela di interessi apprezzabili; b) non venga snaturato od eluso, nel suo complesso, il rapporto fra sei giorni di lavoro ed uno di riposo; c) non vengano superati i limiti di ragionevolezza sia rispetto alle esigenze particolari derivanti dalla specialità del lavoro, sia rispetto alla tutela degli interessi del lavoratore, soprattutto per quanto riguarda la salute dello stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)