diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 9122 del 28/01/2021 Cc. (dep. 05/03/2021) Rv. 280906 - 02

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Controllo giudiziario delle aziende – Fattispecie previste dai commi 1 e 6 dell’art. 34-bis del d.lgs. n. 159 del 2011 – Prerequisito dell’infiltrazione mafiosa - Accertamento - Criteri - Indicazione.
Stato
decisa il 2021-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280906-02

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

In materia di misure di prevenzione, quando sia formulata richiesta di controllo giudiziario, ex art. 34-bis, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, su iniziativa della parte pubblica, la valutazione del prerequisito del pericolo concreto di infiltrazioni mafiose, idonee a condizionare le attività economiche e le aziende, è riservata in via esclusiva al giudice della prevenzione, in funzione di un controllo c.d. prescrittivo, mentre nel caso di istanza della parte privata, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, tale valutazione deve tener conto dell'accertamento di quello stesso prerequisito effettuato dall'organo amministrativo con l'informazione antimafia interdittiva, che rappresenta, pertanto, il substrato della decisione del giudice ordinario al fine di garantire il contemperamento fra i diritti costituzionalmente garantiti della tutela dell'ordine pubblico e della libertà di iniziativa economica attraverso l'esercizio dell'impresa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 34 bis com. 1, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 34 bis com. 6, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 84 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)