Sez. 2, Sentenza n. 6812 del 13/07/1998 (Rv. 517143 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - ESECUZIONE DELL'OPERA - IN GENERE | Obbligazione di mezzi o di risultato - Irrilevanza ai fini dell' obbligo della diligenza del buon padre di famiglia - Conseguenze - Irrealizzabilità dell' opera per errore o inadeguatezza del progetto - Colpa lieve - Rilevanza - Condizioni - Inadempimento del professionista - Sussistenza - Rifiuto del committente di compensarlo - Legittimità.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - ESECUZIONE DELL'OPERA - IN GENERE
L' ingegnere, architetto o geometra, nell' espletamento dell'attività professionale, sia questa configurabile come adempimento di una obbligazione di risultato, o di mezzi, è obbligato ad usare la diligenza del buon padre di famiglia, con la conseguenza che l' irrealizzabilità dell'opera per erroneità o inadeguatezza - anche per colpa lieve, in mancanza di problemi tecnici di particolare difficoltà - del progetto affidatogli, costituisce inadempimento dell' incarico e consente al committente di autotutelarsi, rifiutandogli il compenso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2226, Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1176
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)