diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 20607 del 29/04/2026 Cc. (dep. 04/06/2026) Rv. 290145-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Produzioni documentali - Termine di cinque giorni previsto dall'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290145-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di procedimento di esecuzione, la produzione di documenti, effettuata nel rispetto del contraddittorio, non soggiace al termine dei cinque giorni antecedenti all'udienza, previsto dall'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. per il solo deposito delle memorie. (Fattispecie relativa al deposito di documentazione sanitaria).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 173 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)