Sez. 1, Sentenza n. 3679 del 19/05/2000 Cc. (dep. 26/06/2000) Rv. 216280 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Produzione di documenti richiesta dall'interessato - Rigetto del'istanza per inosservanza del termine fissato nell'art. 666, comma terzo, cod. proc. pen. - Illegittimità - Fattispecie.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE
È illegittimo il provvedimento con il quale il tribunale di sorveglianza non consente all'interessato la produzione di copia di un provvedimento giurisdizionale, assumendone l'intempestività sotto il profilo del mancato rispetto dei termini stabiliti nell'art. 666, comma terzo, cod. proc. pen., in quanto quest'ultima disposizione si riferisce solo alle memorie difensive e non ai documenti. (Nella specie si trattava di un'ordinanza del tribunale che aveva respinto la proposta di applicazione di una misura di prevenzione a carico dell'interessato, potenzialmente rilevante ai fini della decisione del giudice di sorveglianza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)