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Sez. 5, Sentenza n. 5458 del 09/01/2018 Cc. (dep. 06/02/2018) Rv. 272444 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Produzioni documentali - Termine di cinque giorni previsto dall'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-01-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272444-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di procedimento di esecuzione, la produzione di documenti, effettuata nel rispetto del contraddittorio, non soggiace al termine dei cinque giorni antecedenti all'udienza, previsto dall'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. per il solo deposito delle memorie.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)