Sez. 3, Sentenza n. 1495 del 02/03/1984 (Rv. 433582 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE - LIQUIDAZIONE, IN RELAZIONE AL LUCRO CESSANTE, DI UN DANNO FUTURO NON DETERMINABILE CON ASSOLUTA PRECISIONE - CRITERI - EQUO APPREZZAMENTO DELLE CIRCOSTANZE DEL CASO.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE - LIQUIDAZIONE, IN RELAZIONE AL LUCRO CESSANTE, DI UN DANNO FUTURO NON DETERMINABILE CON ASSOLUTA PRECISIONE - CRITERI - EQUO APPREZZAMENTO DELLE CIRCOSTANZE DEL CASO.*
Quando occorra procedere alla liquidazione di un danno futuro non determinabile con assoluta precisione, il giudice, relativamente al lucro cessante, deve attenersi a calcoli di probabilità da compiersi, a norma dell'art. 2056 cod. civ., con equo apprezzamento delle circostanze del caso, compresa, in ipotesi di morte del congiunto, l'accertata probabilità di sovvenzioni durevoli e costanti di cui i superstiti avrebbero beneficiato in difetto dell'evento lesivo, e tenendo conto - quale parametro orientativo per la Determinazione dei guadagni futuri che la vittima, in relazione all'età e alle condizioni socio-economiche, avrebbe potuto conseguire dal suo lavoro - dei minimi tabellari stabiliti dalla contrattazione collettiva, nel luogo e nel tempo della morte, per la categoria di lavoratori cui la vittima stessa apparteneva. (V 6630/81, mass n 417484; (V 4488/81, mass n 415198; (V 3188/81, mass n 413765; (V 1288/81, mass n 411807).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)