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Sez. 2, Sentenza n. 4380 del 04/08/1982 (Rv. 422366 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - DOMANDA DEI MAGGIORI DANNI OLTRE GLI INTERESSI LEGALI - ONERE PROBATORIO - PRESCRIZIONI - VALUTAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1982-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422366-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - DOMANDA DEI MAGGIORI DANNI OLTRE GLI INTERESSI LEGALI - ONERE PROBATORIO - PRESCRIZIONI - VALUTAZIONE - CRITERI.*

In tema di inadempimento di obbligazioni pecuniarie, qualora il creditore invochi il risarcimento del danno non coperto dagli interessi legali, il giudice può, in Mancanza di altre specifiche prove, utilizzare presunzioni fondate su condizioni e qualità personali del creditore e sulle modalità di impiego del danaro, coerenti, secondo i criteri della normalità e della possibilità, con tali elementi, per desumere dal complesso di questi dati quali maggiori utilità la somma tempestivamente pagata avrebbe potuto procurare al creditore ovvero - nell'ipotesi di danno emergente - quale riduzione patrimoniale sia derivata dal mancato tempestivo pagamento. (Conf 5981/81, mass n 416764; (Conf 3776/79, mass n 400219).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)