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Sez. 3, Sentenza n. 5981 del 12/11/1981 (Rv. 416764 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INADEMPIMENTO - DANNO DA SVALUTAZIONE MONETARIA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1981-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416764-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INADEMPIMENTO - DANNO DA SVALUTAZIONE MONETARIA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

In tema d'inadempimento di obbligazioni pecuniarie, qualora il creditore domandi, oltre gli interessi legali, il ristoro del maggior pregiudizio derivante da svalutazione monetaria, il giudice del merito, in Mancanza di altre prove, può quantificare l'utilità, che la somma dovuta, ove tempestivamente pagata, avrebbe procurato all'attore, avvalendosi dei fatti notori acquisiti alla comune esperienza, nonché di presunzioni evincibili dalle condizioni e qualità della parte, e dalle modalità di impiego del danaro, coerenti, secondo criteri di normalità, con tali elementi, fermo restando l'Onere del creditore stesso di dimostrare in modo specifico l'eventuale danno emergente, derivante dal fatto di aver dovuto procurarsi la somma non pagatagli a condizioni particolarmente svantaggiose, o mediante alienazione di beni, nonché l'eventuale pregiudizio derivante dall'aver perduto investimenti concretamente programmati e resi impossibili dall'inadempimento del debitore. (V 3006/81, mass n 413554; (V 6242/80, mass n 409973; (Conf 3776/79).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)